VERIFICA TERMOIGROMETRICA

Ci si trova spesso a dover redigere una relazione sul contenimento dei consumi energetici da allegare alla pratica edilizia relativa ad un immobile esistente che soggetto a intervento di ampliamento o sopraelevazione.
Le maggiori difficoltà le incontrano nella verifica termoigrometrica.

L’evoluzione del quadro normativo ha comportato, nel corso degli anni, condizioni sempre più restrittive per quanto
riguarda la qualità termica dei componenti edilizi e il benessere negli ambienti.

Prima del 3/8/2005
La normativa nazionale è stata caratterizzata dalla Legge 30 marzo 1976, n. 373 sino all’entrata in vigore dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, la quale è parzialmente ancora in vigore ma è risultata per un lungo periodo solo parzialmente applicata a causa della mancanza di decreti attuativi.
Tra questi il D.M. 13 dicembre 1993 che prevedeva, relativamente ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazioni di edifici, anche la verifica termoigrometrica, ma non forniva indicazioni sulle condizioni termoigrometriche da adottare.

Dal 3/8/2005 al 7/10/2005
L’obbligo della verifica termoigrometrica è stato esplicitamente introdotto con il D.M. 27 luglio 2005.
Esso prevedeva, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la verifica termoigrometrica relativamente a
muri, solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici che potevano essere soggetti a fenomeni di condensazione
interstiziale sino al limite della quantità rievaporabile e non dovevano presentare condensazione superficiale.
Le condizioni termoigrometriche da adottare, in assenza di sistemi di controllo dell’umidità relativa dell’aria erano: umidità relativa interna pari al 50%, temperatura interna pari a 20 °C, temperatura e umidità relativa esterna pari ai valori medi mensili della località considerata come riportati nella UNI 10349 del 1994.

Dall’8/10/2005 all’1/2/2007
Con il D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, si dispone per tutti gli edifici, ad eccezione di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, la verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache.
Le condizioni termoigrometriche da adottare, in assenza di sistemi di controllo dell’umidità relativa interna sono: umidità relativa interna pari al 65%, temperatura interna pari a 20 C°.
Non specifica tuttavia l’obbligo di verifica anche in corrispondenza di solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici e non prevede che in presenza di condensazioni interstiziali possano essere limitate alla quantità rievaporabile.

Dal 2/2/2007 al 30/9/2015
Con l’entrata in vigore del D. Leg.vo 29 dicembre 2006, n. 311, è stata riammessa una possibile condensa interstiziale
limitata alla quantità rievaporabile. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i
calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20° C.

Dall’1/10/2015 al 30/03/2016
Con il D.M. 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi) si apportano modifiche sostanziali alla verifica termoigrometrica delle strutture, prescrivendo particolare attenzione ai ponti termici.
In particolare:
– verifica al rischio di muffe in sostituzione della verifica a condensa superficiale;
– si vieta la presenza di condensa interstiziale;
– utilizzo del metodo delle classi di concentrazione per la definizione delle condizioni igrometriche interne;
– si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 13788:2013 pur ammettendo per la verifica alla verifica di formazione
di muffa o condensa interstiziale l’utilizzo di metodi dinamici più raffinati.

Dal 31/03/2016
Entra in vigore la norma UNI 10349:2016 con un significativo aggiornamento dei dati climatici delle località italiane.
I nuovi valori dei parametri climatici comportano un aggiornamento nel valore dei Gradi Giorno che porterebbero
ad una ridefinizione sostanziale delle Zone Climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano.
In realtà, nella vigenza del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, la suddivisione in zone climatiche del territorio resta invariata così come riportata nell’Allegato A al D.P.R..

 

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