DISTANZA TRA FABBRICATI

L’obbligo nasce per esigenze igienico sanitarie.
L’art. 9, D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444 prescrive l’obbligo di osservare una distanza di ml. 10,00 tra edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione con alterazione del volume esistente.

 

 

MODALITÀ DI CALCOLO
L’obbligo di osservare una distanza minima di 10 metri vale tra pareti finestrate ed edifici antistanti, pertanto, per potersi applicare tale regola è necessaria l’esistenza di due pareti che si contrappongono, di cui almeno una deve essere finestrata.
Le distanze non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute e ai confini di proprietà ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale.
Non fanno parte del calcolo delle distanze gli sporti (es. i balconi) e gli aggetti di esigue dimensioni con funzione
essenzialmente decorativa e di rifinitura.

PREVALENZA SUI REGOLAMENTI LOCALI
La disposizione dell’articolo 9 D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444 assumono carattere inderogabile (trattasi di norma imperativa), pertanto prevale sulle eventuali norme diverse del regolamento edilizio e sostituisce eventuali disposizioni contrarie contenute nelle norme tecniche di attuazione.
Neanche una legge speciale come il Piano Casa può prevedere deroghe alla disciplina civilistica in tema di distanze di cui al D.M. 1444/68.

PARETI “FINESTRATE”
Per pareti “finestrate” devono intendersi non solo le pareti munite di “vedute”, ma più in generale tutte le pareti
munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno come porte, balconi, finestre di veduta o di luce ed è sufficiente
che sia finestrata anche una sola delle due pareti.
La distanza di 10 metri tra edifici antistanti di cui all’art. 9, D. Min. LL.PP. 02/04/1968, n. 1444 si riferisce a tutte le
pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che solo una delle pareti sia finestrata e/o che tale parete sia
del nuovo edificio o di quella preesistente.

DISTANZA TRA EDIFICI UBICATI IN CENTRO STORICO
Le opere edili su fabbricati siti nel centro storico (Zona A) non possono comportare alcuna riduzione delle distanze tra i preesistenti volumi edificati.
Un arretramento delle distanze in sede di ricostruzione potrebbe produrre un disallineamento con altri fabbricati preesistenti, nonché la realizzazione di spazi chiusi, rientranze ed intercapedini pregiudizievoli per le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e decoro.

DEROGHE
Unica deroga per le distanze tra edifici vale per le costruzioni insistenti su fondi inclusi in un medesimo piano
particolareggiato o per le costruzioni facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.

FABBRICATI SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONE
Nel caso di ristrutturazione con fedele ricostruzione, (coincidenza di area di sedime e di sagoma) l’edificio può essere sottratto all’obbligo di rispettare le norme sulle distanze.
Gli edifici ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell’area di sedime non rientrano tra gli interventi di ristrutturazione ma in quello di nuova costruzione.
Quindi:
– nelle ipotesi di ristrutturazione con fedele ricostruzione possono essere mantenute le distanze preesistenti;
– nei casi di nuova costruzione, va osservata invece la distanza minima di 10 metri tra edifici.

 

 

5 Commenti

  1. AvatarCarlo Moglioni

    Buongiorno geom. Boschetto,
    Ho “scoperto” il suo sito navigando su internet.
    Lwe chiedo un suo parere su una questione un pò spinosa che riguarda la distanza dal confine di un fabbricato con balconi. Il PRG prescrive per mt. 10,00 tra pareti finestrate, ma molti pareri giuridici coinvolgono nella misurazione della distanza anche i balconi. Mi trovo in difficoltà poichè devo esaminare un fabbricato la cui parete dista dal confine mt. 5,00 mentre se considero i balconi mi trovo a mt. 3,50.
    Le chiedo un suo cortese parere.
    Grazie e Saluti
    geom. Carlo Moglioni

  2. AvatarMario Valdivieso

    Dovrei costruire una casa di 1 piano ad una distanza da un confine inferiore a quanto previsto dal regolamento comunale. Il comune mi dice però che se il vicino è d’accordo, mi rilascia la concessione edilizia. La casa del vicino è a 2 piani, devo chiedere il consenso scritto anche al proprietario del piano superiore, visto che la mia costruzione non arriverebbe alla sua altezza?Grazie

  3. Avatarsergio de nuzzo

    salve,mi sto occupando di un accertamento di conformità e il mio cliente ha aperto una porta in un cortile laterale (siamo al piano primo)che nel progetto approvato non esisteva. i muri distano 5 metri e il vicino ha la parete finestrata. le distanze consentite dal regolamento comunale risultano di 5 metri (un solo muro finestrato) o 10 metri se entrambi finestrati ,però cita “nuove costruzioni”. per il caso in questione non è possibile regolarizzare quella nuova apertura?grazie

  4. Avatarvincenza scialpi

    se si volesse costruire un corpo di fabbrica su un fondo edificabile su cui risulta prospiciente la finestra di un fabbricato esistente realizzato sul confine del fondo, sarebbe possibile realizzare il nuovo corpo di fabbrica in aderenza alla parte cieca della parete finestrata esistente in modo che sviluppi ortogonalmente alla stessa, ossia con lato più lungo con vedute ortogonale alla parte finestrata esistente? Si tenga presente che trattasi di stessa proprietà e che il nuovo corpo di fabbrica sarebbe a fini residenziali da poter affittare o anche vendere in futuro. In caso affermativo, le nuove vedute poste ortogonalmente alla finestra preesistente quanto devono distare da questa?

  5. AvatarMichela Boschetto

    Se la finestra si trova su una parete in alto e sotto di questa si sviluppa garage senza finestre si calcolano i 10metro dalla parete finestrata o dal garage?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.