SPESA RISCALDAMENTO

L’art. 9 comma 5 lettera d) del D.Lgs 102/2014, così come modificato dall’art. 5 del D.Lgs 141/2016, prescrive che per i condomini dotati di riscaldamento centralizzato, per la corretta suddivisione delle spese connesse, l’importo complessivo va suddiviso tra gli utenti finali, in base ai criteri dettati dalla norma UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti.

Ove:
· tale norma non sia applicabile
· siano provate, con apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari del condominio superiori al 50%,

è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Gli importi rimanenti possono essere ripartiti secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi, oppure secondo le potenze installate.

Il fabbisogno ideale di energia termica utile delle singole unità immobiliari per riscaldamento deve essere calcolato seguendo le definizioni contenute nelle norme UNI/TS 11300.

Detto fabbisogno è determinato dalle dispersioni dell’involucro e dai carichi termici.

Le dispersioni, avvengono verso l’esterno, verso le parti comuni (vano scala, soffitta, cantine, box interrati) e verso altri edifici confinanti con temperature interne inferiori.

E’ prassi consolidata che per il calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile debbano considerarsi le condizioni di utilizzo standard delle singole unità immobiliari secondo la propria destinazione d’uso e non secondo il reale utilizzo.