Serramenti e bonus fiscale

Chi sostituisce i serramenti di casa può beneficiare di specifiche detrazioni fiscali:

– detrazione sulle ristrutturazioni edilizie;

– detrazione sul risparmio energetico, chiamate anche ecobonus.

Ovviamente le due detrazioni non sono cumulabili quindi bisogna sceglierne una.

La Legge di Bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha prorogato entrambe le detrazioni e al contempo ha introdotto qualche novità.

Le condizioni per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie sono rimaste invariate, compresa la percentuale di detrazione pari al 50%, mentre per la detrazione sul risparmio energetico, in particolare per l’intervento di sostituzione serramenti, la percentuale di detrazione è stata abbassata dal 65% al 50%.

Non esiste a priori una scelta migliore dell’altra.
Possono, invece, sussistere particolari condizioni di contorno che rendono obbligatoria una detrazione rispetto all’altra; oppure condizioni di contorno tali da creare più opportunità scegliendo una detrazione anziché l’altra.

REQUISITI PER L’USO DELLA DETRAZIONE SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Riguarda unicamente immobili esistenti a destinazione residenziale e loro pertinenze.
Sono quindi esclusi gli edifici di nuova costruzione e quelli afferenti a tutte le altre categorie catastali, come uffici, negozi, laboratori, ecc.

I requisiti dell’intervento per accedere alla detrazione prevedono innanzitutto il rispetto della normativa edilizia ed energetica vigente.

Nel caso di sostituzione di serramenti che delimitano il volume riscaldato dell’immobile bisognerà rispettare per i nuovi serramenti le caratteristiche di isolamento termico richieste sia a livello nazionale sia regionale.
Nel caso di serramenti sostituiti in locali non riscaldati di singole unità abitative (es. le finestre della cantina) la normativa in materia edilizia ed energetica non richiede di rispettare particolari requisiti termici, ma ai fini della detrazione sarà necessario che le nuove finestre abbiano caratteristiche innovative rispetto alle precedenti (sagoma, materiale e colori diversi rispetto alle finestre preesistenti).

Per i serramenti in locali non riscaldati comuni condominiali, la detrazione è invece consentita anche senza apportare novità.

La detrazione sulle ristrutturazioni edilizie prevede una percentuale fissa di detrazione pari al 50%, da calcolare su una spesa massima di 96.000 euro per ogni singola unità abitativa e da ripartire in 10 rate annuali.

NOTA BENE:

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 22 febbraio 2018 il glossario dell’edilizia libera, ossia un elenco dei lavori per i quali non è richiesta né autorizzazione né comunicazione preventiva in Comune, all’interno del quale compare la voce riparazione, sostituzione e rinnovamento di infissi interni ed esterni.

La Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali, aggiornata al febbraio 2018, fa riferimento per la sostituzione dei serramenti agli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e precisamente colloca tale intervento tra le opere di manutenzione straordinaria per le quali è prevista la presentazione di una pratica edilizia all’ Ufficio Tecnico Comunale di competenza.

Alla luce di quanto suddetto consiglio di informarsi presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate su quale sia la procedura corretta da adottare per evitare di perdere il diritto al beneficio fiscale per errati adempimenti burocratici.

Documenti da conservare:

– fatture;

– ricevute di pagamento mediante apposito bonifico;

– in caso di lavori in condominio, delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese;

– in caso di lavori eseguiti da persone diverse dal proprietario o dai suoi familiari conviventi, come affittuari e comodatari, consenso scritto all’esecuzione delle opere rilasciato da proprietario.

– Eventuale pratica presentata al Comune e notifica Asl se necessaria.

REQUISITI PER L’USO DELLA DETRAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO

E’ ammessa per immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, laboratori, ecc.) se dotati di impianto di riscaldamento.

L’ecobonus è ammesso solo per serramenti che delimitano il volume riscaldato, quindi serramenti tra locali riscaldati e ambiente esterno o tra locali riscaldati e altri locali non riscaldati (anche il portone d’ingresso).

La detrazione sul risparmio energetico, oltre al rispetto della normativa nazionale e regionale, richiede al contempo il rispetto dei valori di isolamento definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal Decreto 6 gennaio 2010.

Il limite di detrazione (non di spesa in questo caso) per la sostituzione di serramenti è pari a 60.000 euro. Quindi fino ad una spesa massima di 120.000 euro.
La ripartizione è sempre in 10 anni.

Per usufruire dell’ecobonus non è prevista la presentazione di nessuna pratica edilizia presso il competente Ufficio Comunale ma bisogna inviare entro 90 giorni dalla fine lavori una scheda informativa dell’intervento all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Documenti da conservare:

Di tipo tecnico:

– asseverazione redatta da un tecnico abilitato (5),che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui
sopra.

– Solo nel caso di interventi in singola unità immobiliare, l’asseverazione può essere sostituita dalla
certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei
suddetti requisiti;

– originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;

– schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Di tipo amministrativo:

– fatture relative alle spese sostenute;

– ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge
finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il
numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;

– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione
è stata trasmessa.

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