Pubblicati nella G.U. del 04/04/2017, n. 79 i decreti legislativi 41/2017 e 42/2017 in tema di acustica edilizia e ambientale.

SINTESI DEI DECRETI LEGISLATIVI 41/2017 E 42/2017

Inquinamento acustico da infrastrutture di trasporto e ambienti urbani e tecnico competente in acustica.

Il D. Leg.vo 42/2017 introduce varie modifiche al D. Leg.vo 194/2005 ed alla L. 447/1995, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:

– introduzione di una nuova disciplina dettagliata, ed uniforme su tutto il territorio nazionale, del “tecnico competente” in acustica ambientale, con puntuale indicazione dei titoli di studio richiesti, di contenuti ed articolazione dei corsi di formazione (almeno 180 ore di cui almeno 60 di esercitazioni pratiche) e di aggiornamento (almeno 30 ore ogni 5 anni, distribuite in un arco di almeno 3 anni). La disciplina si applicherà da subito in tutte le regioni, fatte salve le domande già presentate ed i corsi già avviati;
– nel caso di infrastrutture di interesse nazionale, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono la mappatura acustica entro il 30/06/2017, e successivamente ogni 5 anni;
– negli stessi casi di cui al punto precedente le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto, trasmettono i piani di azione e le sintesi entro il 18/07/2018, e successivamente ogni 5 anni;
– istituzione di una sanzione pecuniaria amministrativa – compresa da Euro 30.000 e 180.000 per ogni mese di ritardo – nei confronti delle società ed enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati che non adempiono agli obblighi relativi all’elaborazione e trasmissione dei dati di pertinenza;
– nuovi termini entro i quali bisogna comunicare alla Commissione europea i dati riguardanti gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali, le mappe acustiche strategiche le mappature acustiche e i piani d’azione;
– nella determinazione dell’impatto acustico di ciascuna infrastruttura di trasporto deve essere presa in considerazione la concorrenza di altre sorgenti rumorose di natura trasportistica, ai fini delle conseguenti azioni di pianificazione in caso di superamento dei pertinenti valori limite;
– gli obblighi per i gestori di infrastrutture dei trasporti, in merito alle azioni da attuare ai fini del contenimento del rumore, sorgono in caso di superamento dei valori limite stabiliti dai regolamenti previsti attuativi dell’art. 11 della L. 447/1995, per ciascuna tipologia di infrastruttura dei trasporti;
– introduzione di una apposita disciplina a tutela dall’inquinamento acustico avente origine dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dal traffico marittimo nonché dagli impianti eolici, da adottare mediante regolamenti ministeriali;
– adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici.

Inquinamento acustico da macchine e attrezzature funzionanti all’aperto.

Il D. Leg.vo 41/2017 introduce varie modifiche al D. Leg.vo 262/2002, prevedendo in estrema sintesi quanto segue:
– nuove modalità di individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi destinati a chi immette in commercio macchinari o attrezzature oggetto della normativa;
– revisione della disciplina degli organismi di certificazione che svolgono le procedure di valutazione di conformità di macchinari e attrezzature, con individuazione dei requisiti minimi di attrezzature e risorse umane;
– apposita sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto che immette in commercio macchinari o attrezzature per i quali sia stato accertato il superamento dei livelli massimi di potenza sonora.

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