PLANIMETRIA CATASTALE

Con l’atto di compravendita il venditore deve consegnare all’acquirente una copia della planimetria catastale dell’immobile.
Dal luglio 2010 in tutte le compravendite, il venditore deve dichiarare la conformità dei dati catastali dell’immobile che stà vendendo.
In pratica il venditore attesta che lo stato di fatto dell’immobile corrisponde a quanto rappresentato nelle corrispondenti planimetrie catastali.
In mancanza di tale dichiarazione il contratto è nullo.
La suddetta dichiarazione di rispondenza è una garanzia per assicurare l’acquirente che dopo l’accatastamento non siano state eseguite opere che abbiano modificato la consistenza dell’immobile.
Il Notaio può in alternativa accettare una dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.
In mancanza della dichiarazione del venditore o della conformità del tecnico, il Notaio non può procedere alla stipula del rogito di trasferimento dell’immobile.
Spesso si riscontrano modeste irregolarità tra lo stato di fatto di un immobile e la sua rappresentazione grafica depositata in Catasto a fronte di opere eseguite in mancanza della necessaria denuncia al competente Ufficio Tecnico del Comune.
In questo caso, prima della variazione catastale va presentata una “sanatoria” al Comune.

Attualmente quindi, la vigente legislazione in materia dei trasferimenti immobiliari impone che all’atto di compravendita, lo stato urbanistico, quello catastale e lo stato di fatto devono coincidere.

Confermabilità degli atti nulli

L’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in vigore dal 24 giugno 2017, ha integrato la disciplina dettata dall’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in tema di conformità catastale.
Più precisamente, nell’art. 29 della legge n. 52/1985 è stato inserito, dopo il comma 1-bis 2, il seguente nuovo comma 1-ter:
“Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.
L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23″.