Nuova norma UNI 10200-2018

La norma in oggetto sostituisce la UNI 10200-2015 ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale l’11 ottobre 2018.
Le novità della UNI 10200-2018 hanno cercato di superare le iniquità collegate alla discontinuità abitative nelle seconde case infatti entra in scena il fattore d’uso per ripartire equamente le spese energetiche delle seconde case, cioè per quegli edifici i cui appartamenti sono principalmente utilizzati a fini turistici o per quegli edifici in cui sono pochi gli appartamenti occupati per tutto l’anno.

Il problema non riguarda naturalmente gli edifici dotati di contabilizzazione diretta perché in tal caso il consumo effettivo è facilmente rilevabile dallo strumento installato.

Il problema è di pertinenza invece per gli edifici dotati di contabilizzazione indiretta (ripartitori installati sui radiatori) perché la quota percentuale imputabile alle dispersioni da progetto non consentiva la corretta ripartizione in base ai consumi effettivi. Tale valore veniva calcolato sempre considerando la piena occupazione dell’edificio.

Il fattore d’uso introdotto dalla UNI 10200-2018 deve essere calcolato annualmente.

Detto fattore d’uso andrà a correggere annualmente la frazione del consumo involontario stabilita in sede di progetto calcolata sul consumo energetico teorico dell’intero edificio in condizioni di utilizzo standard ( intermente occupato).  
Per gli edifici con riscaldamento centralizzato normalmente abitati sostanzialmente non cambierà molto mentre, per gli edifici condominiali con appartamenti non occupati o abitati saltuariamente, la nuova norma consentirà di effettuare la ripartizione delle spese tenendo maggiormente conto degli effettivi prelievi volontari di energia termica degli occupanti. E’ evidente che quanto minore sarà il grado di occupazione annuale degli appartamenti, tanto più inciderà la componente involontaria (dispersioni dalle tubazioni comuni).

A tal proposito occorrerà che l’assemblea incarichi un professionista abilitato al fine di verificare la sussistenza annuale dell’occupazione discontinua o saltuaria o parziale dell’edificio calcolando il fattore d’uso se necessario e individui così il nuovo criterio di ripartizione delle spese.

Nel caso di edifici con riscaldamento centralizzato per i quali l’assemblea abbia deliberato, ai sensi dell’art. 9 comma 5 lettera d) del D.lgsl 102/2014 come modificato dal D.lgl 141/2016, di derogare a quanto riportato dalla UNI 10200 e attribuire una quota di almeno il 70% ai consumi volontari e una quota massima del 30% alla quota fissa, il fattore d’uso potrebbe però portare a prevedere un consumo involontario ben superiore.

Se così fosse l’assemblea dovrà deliberare di ricorrere di nuovo all’applicazione della UNI 10200 per ripartire la spesa in base ai consumi effettivi.