ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI DI ABITAZIONE

 

 

Sovente, nella nostra attività professionale, ci troviamo a progettare o a redigere relazioni di conformità urbanistica e igienico sanitarie di immobili residenziali.
Salvo l’esistenza di speciali leggi Regionali o Regolamenti di carattere locale, per esempio i “regolamenti edilizi comunali”, la legge statale che regolamenta i principali requisiti igienico ambientali degli immobili ad uso abitativo è il D.M. del 5 luglio 1975.

 

 

Punti nodali di tale decreto ministeriale sono:

    1. L’altezza interna dei locali;
    2. La superficie minima dell’alloggio in funzione degli occupanti;
    3. Dotazione minima del bagno;
    4. Le finestrature e l’illuminazione;
    5. Il riscaldamento;
    6. Ventilazione e condizioni di umidità;
    7. Aspirazione dei fumi di esalazione.

In questo articolo mi soffermerò a trattare il primo punto, l’altezza interna dei locali.

ALTEZZE DEI LOCALI previste dal D.M. 5 luglio 1975:
L’altezza minima interna dei locali abitabili di un alloggio non deve essere inferiore a ml. 2,70.
Sono consentite altezze minime interne sino a ml. 2,40 per locali accessori quali i corridoi, i disimpegni, i bagni e i ripostigli.
Per le abitazioni site in Comuni montani oltre i 1000 ml. sul livello del mare l’altezza minima interna dei vani abitabili può ridursi a 2,55 ml.

Deroghe:

Per edifici antecedenti l’entrata in vigore del D.M., sottoposti ad interventi di recupero edilizio, si può contravvenire alle altezze minime suddette in caso l’edificio presenti caratteristiche tipologiche tipiche del luogo meritevoli di conservazione e la progettazione presupponga una soluzione alternativa dell’immobile tale da garantire, rispetto al numero degli occupanti, miglioramenti delle caratteristiche igienico-sanitarie rispetto alle esistenti.

Edifici condonati:
Gli immobili condonati hanno goduto di una legge speciale che ha consentito deroghe alle norme regolamentari locali e statali, tra queste il D.M. 5 luglio 1975 ( norma chiaramente regolamentare).
Il carattere eccezionale e derogatorio dei condoni edilizi non ha riguardato naturalmente le norme di livello primario che dettavano condizioni di salubrità e di sicurezza degli immobili (per esempio la normativa antisismica).

Recupero sottotetti:
Le Regioni hanno emanato norme per favorire gli interventi di recupero dei sottotetti ammettendo altezze per le abitazioni inferiori a quelle previste dalle norme igienico sanitarie nazionali e locali.
Esempi:
– per ottenere un sottotetto abitabile in LIGURIA si deve avere un’altezza minima di ml. 1,50 e un’altezza media di ml. 2,30.
– un sottotetto abitabile in TOSCANA deve avere le stesse altezze minime e massime previste dalla Regione Liguria e addirittura nei comuni montani sopra i 1000 ml. l’altezza minima è ridotta a ml. 1,30 e quella media a ml. 2,10.

Interventi di efficientamento termico:
Il D.M. 26 giugno 2015, sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizioni delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ha consentito che per gli edifici esistenti, nel caso sia sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica, se si installano impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento, a parete o a soffitto e si intervenga isolando la superficie disperdente dall’interno, si può ridurre le altezze minime interne dei locali sino a cm. 10.

 

 

 

8 Commenti

  1. AvatarSimona

    Salve. Mia mamma abita al piano terra di un condominio di 3 piani. Le è stato trovata da un architetto una lieve difformità urbanistica, relativa all’altezza del tetto del palazzo e che quindi avrebbe portato un cambiamento alle altezze degli appartamenti diversi da quelli che erano stati esposti a suo tempo al comune dal costruttore. L’altezza interna del soffitto è di 2,85, quindi 15 cm in più. Tutto ciò rientra nel margni del 2 % ? si calcola su ogni appartamento o su tutto il totale del palazzo? Grazie

  2. Avatarannalisa gestra

    Buongiorno,
    ho un dubbio sull’altezza minima di 2,60m se l’immobile è soggetto a riqualificazione energetica.
    Nel caso in cui sia sottoposti a riqualificazione energetica e si installano impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento ma NON si intervenga isolando la superficie disperdente dall’interno, si può ridurre le altezze minime interne dei locali sino a cm. 10?
    Quindi se faccio un intervento “riscaldamento a pavimento” ma il “cappotto” non viene installato all’interno ma all’esterno posso usufruire dell’altezza minima di 2,60m?
    Grazie mille

  3. AvatarClaudio

    salve, possiedo un appartamento con altezza di 2.58, essendo che l’altezza minima deve essere di 2.70, mi hanno detto che facendo un impianto di riscaldamento nel pavimento posso rientrare nell”altezza dei 2.60. secondo voi è fattibile?

  4. AvatarAntonio

    Salve avendo letto la lettera di Vanni, le ho scritto il 12/01/2022, riguardo all’altezza dei locali.
    Avendo un’altezza di 2,60 esiste una possibilita di sanatopria.
    In attesa cordiali saluti.

  5. AvatarAnonimo

    Salve Vanni nella tua lettera parli di un condono a 2,60 metri è possibile sapere date come hai fatto o saperne di piu, grazie

  6. AvatarAntonio

    Buon giorno, vorrei se possibile un consiglio o come devo comportarmi.
    Nella misurazione dell’altezza delle camere è risultato che la misura è di 2,60, la cosa è avvenuta al tempo delle rifiniture. Per evitare un gradino in bagno si è fatta un’altezza unica che risulta di m.2.60.
    A Lei chiedo in cosa incorro in un eventuale controllo, esiste un modo per rendere la cosa sanabile. Premetto che non ho nessuna difformità in altezza o cubatura.
    La ringrazio di un suo eventuale suggerimento e consiglio.

  7. AvatarFederico

    Buonasera, la deroga dei 10 cm nel caso di riscaldamento con pannelli radianti vale anche nel caso dei sottotetti? In Lombardia si potrebbe scendere quindi a 230 cm anziché I 240 cm generalmente previsti?
    Grazie

  8. AvatarVanni

    Salve, quindi dopo un condono a 2.60 metri di altezza per un locale a uso abitativo, ora potrei arrivare a una altezza di 2.50 con una riqualificazione energetica e un’installazione di un pavimento radiante!?

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